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Come è noto, il D.Lgs 8 giugno 2001 n.231 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti. Spetterà, dunque al giudice penale decidere sulla responsabilità penale dell’ente collegata ad alcune fattispecie di reato (corruzione, concussione, truffa aggravata, frode informatica, reati societari, ecc...) realizzate nell’interesse dell’ente medesimo dalle persone che prestano, a favore di questo, la loro opera. Tuttavia l’art. 6 del D.Lgs 231/01 prevede l’esonero da responsabilità dell’ente che dimostri di aver attuato al proprio interno modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire il compimento degli illeciti stabilendo l’apposita creazione di un Organo di vigilanza interno. Lo Studio Legale Associato Ingarrica-Marino, con un’ esperienza ventennale nel campo del diritto penale commerciale e già membro di un Organismo di Vigilanza di una s.p.a., offre la propria consulenza ed assistenza ad enti, società ed associazioni che intendano predisporre un adeguato sistema di prevenzione e di controllo idoneo ad impedire l’insorgere della responsabilità penale in capo ad essi. In particolare, lo Studio Legale Associato Ingarrica-Marino fornirà consulenza ed assistenza per: - mappatura dei rischi; - creazione, attuazione ed aggiornamento dei modelli di prevenzione ex art. 6 D.Lgs 231/01; - gestione ed organizzazione del sistema sanzionatorio; - creazione ed organizzazione dell’Organismo di Vigilanza; - gli aspetti processuali del D.Lgs. 231/01
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